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Articolo
del Prof. Francesco Bruni, direttore del Centro, intitolato: Padoan e il Centro Interuniversitario di Studi Veneti

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ART. 1

Il Centro Interuniversitario, cui partecipano le Università degli Studi di Venezia e di Padova, ha lo scopo di favorire la collaborazione scientifica fra docenti e ricercatori dei due Atenei, rivolta alla documentazione e allo studio scientifico della letteratura, della lingua, della cultura e delle tradizioni venete sia in Italia che nelle comunità di origine veneta all'estero.
Al Centro possono aderire, anche in forma consortile, altre Università, Istituti ed Enti, italiani e stranieri, interessati agli studi veneti, previa approvazione dei Consigli di Amministrazione delle Università di Venezia e Padova.


ART. 2
Sono organi del Centro Interuniversitario di Studi Veneti:
- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore
- La Giunta
- Il Presidente Onorario
- Il Segretario scientifico.


ART. 3
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) tre rappresentanti dell’Università di Venezia designati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione;
b) tre rappresentanti dell'Università di Padova designati con le stesse modalità di cui al precedente punto a);
c) un rappresentante del personale di ricerca eletto dai ricercatori aderenti al Centro;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica, specializzato nelle ricerche che rientrano nei programmi scientifici del Centro, cooptato dagli altri membri.
Nel caso di ulteriori adesioni ogni altra Università, Istituto ed Ente avrà un rappresentante ciascuno.
Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo i coordinatori responsabili dei gruppi di ricerca interni del Centro e il Segretario amministrativo.
Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università di Venezia e dura in carica tre anni solari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi diritto.
Il Consiglio Direttivo designa, nel suo seno, il Direttore responsabile e il Segretario scientifico; designa altresì un Presidente onorario da scegliere tra esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica nell'ambito delle ricerche afferenti al Centro.
Il Consiglio Direttivo può essere affiancato da un Comitato Scientifico con poteri consultivi, del quale possono essere chiamati a far parte specialisti di civiltà veneta e docenti di altre Università anche non italiane.


ART. 4
Il Direttore del Centro è nominato, su designazione del Consiglio Direttivo, con decreto del Rettore dell’Università e dura in carica tre anni solari.
Il Direttore;
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) cura l'attuazione delle delibere amministrative, organizzative e scientifiche del Consiglio Direttivo;
c) è responsabile della gestione amministrativa del Centro e dell'applicazione del regolamento interno ed è soggetto alle stesse norme di legge e di regolamento previste per i Direttori di dipartimento;
d) designa i coordinatori responsabili dei gruppi di ricerca all’interno del Centro;
e) cura personalmente o per mezzo di un suo delegato l'organizzazione dei rapporti esterni;
f) propone al Consiglio Direttivo quanto previsto dal successivo art. 7;
g) designa un Vicedirettore all’interno del Consiglio Direttivo, il quale lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato direttoriale.


ART. 5
La Giunta è composta dal Direttore, Vicedirettore, dal Segretario scientifico e dal Segretario amministrativo con voto consultivo.
La Giunta può essere integrata da altri due membri, scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo, in rapporto alle adesioni che potranno verificarsi.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e nell'organizzazione del Centro. Nei casi di necessità urgente e limitatamente agli argomenti di ordinaria amministrazione, la Giunta può procedere a delibere di competenza del Consiglio Direttivo; tali delibere sono soggette a ratifica dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.


ART. 6
Il Presidente onorario designato ai sensi del precedente art.3, con il Direttore, rappresenta il Centro a livello nazionale ed internazionale; convoca e presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro.


ART. 7
Il Segretario scientifico collabora con il Direttore nell'organizzazione e nel coordinamento delle iniziative scientifiche avviate dal Centro.


ART. 8
Al personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà provvedersi, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante :
a) assegnazione di personale docente delle due Università secondo le modalità previste dall'art. 17, I° comma, e dall'art.91, 3° comma del D.P.R. n.382 del 1 luglio 1980, in ogni caso, con il consenso degli interessati;
b) comandi di professori di Istituti di istruzione media previsti dall'art.22 della L. 19.3.1958 n.311 e dall'art. I 15 del R.D. 31.8.33 n. 1592 ;
c) utilizzazione temporanea di professori di Università straniere in base all' art.97 del citato Regio Decreto ;
d) aggregazione di liberi docenti prevista dall'art.23 del R.D. 6.4.1924 n.674;
e) utilizzazione di borsisti o di ricercatori assegnati o distaccati dalle due Università o dal C.N.R. o da altri Enti italiani o stranieri.

Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario potrà provvedersi secondo quanto previsto dall'art.91 del D.P.R. n.382/80.


ART. 9
I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dai contributi ordinari e straordinari di finanziamento e di attrezzature ad esso direttamente assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, da contributi ordinari e straordinari delle Università, Istituti ed Enti convenzionati, da contributi o contratti o convenzioni con il C.N.R. o con altri Enti pubblici o privati; da eventuali prestazioni per conto terzi oltre che da contributi di ricerca di cui al combinato disposto dagli articoli 65 e 91, 2° comma, del D.P.R. citato, da sovvenzioni disposte da Enti pubblici e privati.


ART. 10
La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università di Venezia, presso la quale il Centro ha sede.
Per le modalità di gestione amministrative e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia si applicano le norme di cui al titolo V del D.P.R. 4.3.1982, n.371 secondo il regolamento adottato dall' Università di Venezia.


ART. 11
Il presente statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.
Le modifiche sono approvate con decreto del Rettore dell'Università di Venezia, sentiti gli organi direttivi delle Università ed Enti convenzionati.


ART. 12
Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si rinvia alle norme generali dell'ordinamento universitario.

 
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