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ART. 1
Il Centro Interuniversitario, cui partecipano le Università degli
Studi di Venezia e di Padova, ha lo scopo di favorire la collaborazione
scientifica fra docenti e ricercatori dei due Atenei, rivolta alla
documentazione e allo studio scientifico della letteratura, della
lingua, della cultura e delle tradizioni venete sia in Italia che
nelle comunità di origine veneta all'estero.
Al Centro possono aderire, anche in forma consortile, altre Università,
Istituti ed Enti, italiani e stranieri, interessati agli studi veneti,
previa approvazione dei Consigli di Amministrazione delle Università
di Venezia e Padova.
ART. 2
Sono organi del Centro Interuniversitario di Studi Veneti:
- Il Consiglio Direttivo
- Il Direttore
- La Giunta
- Il Presidente Onorario
- Il Segretario scientifico.
ART. 3
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) tre rappresentanti dell’Università di Venezia designati dal Rettore,
sentiti il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione;
b) tre rappresentanti dell'Università di Padova designati con le
stesse modalità di cui al precedente punto a);
c) un rappresentante del personale di ricerca eletto dai ricercatori
aderenti al Centro;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica,
specializzato nelle ricerche che rientrano nei programmi scientifici
del Centro, cooptato dagli altri membri.
Nel caso di ulteriori adesioni ogni altra Università, Istituto ed
Ente avrà un rappresentante ciascuno.
Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo
i coordinatori responsabili dei gruppi di ricerca interni del Centro
e il Segretario amministrativo.
Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università
di Venezia e dura in carica tre anni solari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno tre volte
l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi
diritto.
Il Consiglio Direttivo designa, nel suo seno, il Direttore responsabile
e il Segretario scientifico; designa altresì un Presidente onorario
da scegliere tra esperti italiani o stranieri di alta qualificazione
scientifica nell'ambito delle ricerche afferenti al Centro.
Il Consiglio Direttivo può essere affiancato da un Comitato Scientifico
con poteri consultivi, del quale possono essere chiamati a far parte
specialisti di civiltà veneta e docenti di altre Università anche
non italiane.
ART. 4
Il Direttore del Centro è nominato, su designazione del Consiglio
Direttivo, con decreto del Rettore dell’Università e dura in carica
tre anni solari.
Il Direttore;
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) cura l'attuazione delle delibere amministrative, organizzative
e scientifiche del Consiglio Direttivo;
c) è responsabile della gestione amministrativa del Centro e dell'applicazione
del regolamento interno ed è soggetto alle stesse norme di legge
e di regolamento previste per i Direttori di dipartimento;
d) designa i coordinatori responsabili dei gruppi di ricerca all’interno
del Centro;
e) cura personalmente o per mezzo di un suo delegato l'organizzazione
dei rapporti esterni;
f) propone al Consiglio Direttivo quanto previsto dal successivo
art. 7;
g) designa un Vicedirettore all’interno del Consiglio Direttivo,
il quale lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Il Vicedirettore
resta in carica per la durata del mandato direttoriale.
ART. 5
La Giunta è composta dal Direttore, Vicedirettore, dal Segretario
scientifico e dal Segretario amministrativo con voto consultivo.
La Giunta può essere integrata da altri due membri, scelti nell'ambito
del Consiglio Direttivo, in rapporto alle adesioni che potranno
verificarsi.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esecuzione delle delibere
del Consiglio Direttivo e nell'organizzazione del Centro. Nei casi
di necessità urgente e limitatamente agli argomenti di ordinaria
amministrazione, la Giunta può procedere a delibere di competenza
del Consiglio Direttivo; tali delibere sono soggette a ratifica
dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.
ART. 6
Il Presidente onorario designato ai sensi del precedente art.3,
con il Direttore, rappresenta il Centro a livello nazionale ed internazionale;
convoca e presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro.
ART. 7
Il Segretario scientifico collabora con il Direttore nell'organizzazione
e nel coordinamento delle iniziative scientifiche avviate dal Centro.
ART. 8
Al personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà
provvedersi, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante :
a) assegnazione di personale docente delle due Università secondo
le modalità previste dall'art. 17, I° comma, e dall'art.91, 3° comma
del D.P.R. n.382 del 1 luglio 1980, in ogni caso, con il consenso
degli interessati;
b) comandi di professori di Istituti di istruzione media previsti
dall'art.22 della L. 19.3.1958 n.311 e dall'art. I 15 del R.D. 31.8.33
n. 1592 ;
c) utilizzazione temporanea di professori di Università straniere
in base all' art.97 del citato Regio Decreto ;
d) aggregazione di liberi docenti prevista dall'art.23 del R.D.
6.4.1924 n.674;
e) utilizzazione di borsisti o di ricercatori assegnati o distaccati
dalle due Università o dal C.N.R. o da altri Enti italiani o stranieri.
Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario potrà provvedersi
secondo quanto previsto dall'art.91 del D.P.R. n.382/80.
ART. 9
I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dai contributi
ordinari e straordinari di finanziamento e di attrezzature ad esso
direttamente assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione,
da contributi ordinari e straordinari delle Università, Istituti
ed Enti convenzionati, da contributi o contratti o convenzioni con
il C.N.R. o con altri Enti pubblici o privati; da eventuali prestazioni
per conto terzi oltre che da contributi di ricerca di cui al combinato
disposto dagli articoli 65 e 91, 2° comma, del D.P.R. citato, da
sovvenzioni disposte da Enti pubblici e privati.
ART. 10
La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata all'Università
di Venezia, presso la quale il Centro ha sede.
Per le modalità di gestione amministrative e contabile e per le
attribuzioni degli organi in materia si applicano le norme di cui
al titolo V del D.P.R. 4.3.1982, n.371 secondo il regolamento adottato
dall' Università di Venezia.
ART. 11
Il presente statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio
Direttivo a maggioranza dei due terzi.
Le modifiche sono approvate con decreto del Rettore dell'Università
di Venezia, sentiti gli organi direttivi delle Università ed Enti
convenzionati.
ART. 12
Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si rinvia
alle norme generali dell'ordinamento universitario. |